(massima n. 1)
In base agli artt. 189, primo comma, e 187, secondo e terzo comma, applicabili anche nel procedimento di appello in forza del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c., il collegio č investito dell'intera controversia anche quando la rimessione della causa avvenga per la decisione di una questione preliminare idonea a definire il giudizio. Pertanto, la circostanza che il giudice di primo grado abbia deciso la causa accogliendo l'eccezione di prescrizione, non esonera l'appellante dall'onere di formulare interamente le proprie conclusioni di merito e, pertanto, il giudice di appello ove, in riforma della decisione impugnata, respinga detta eccezione, non č tenuto a rimettere le parti innanzi all'istruttore per la formulazione dei mezzi di prova a sostegno della domanda, ma deve decidere alla stregua delle risultanze giā acquisite.