(massima n. 1)
L'obbligo delle parti di formulare integralmente le proprie conclusioni, anche quando la causa venga rimessa al collegio per una questione preliminare, quale quella relativa alla competenza, comporta che il potere del collegio medesimo di esaurire il thema decidendum, ove ritenga superata detta questione preliminare, non trova ostacolo nel fatto che i contendenti non abbiano svolto le loro difese di merito.