(massima n. 1)
Non incorre in alcuna violazione di norma processuale il giudice che, investito di tutta la causa ai sensi degli artt. 187, comma secondo e terzo e 189 c.p.c., ed in mancanza di istanze istruttorie, abbia ritenuto, una volta superate le questioni pregiudiziali, di dover esaurire l'intero thema decidendum e quindi di dover pronunziare anche nel merito senza disporre la prosecuzione del giudizio per consentire alle parti di proporre gli eventuali incombenti inerenti allo stesso merito.