(massima n. 1)
Qualora una nuova domanda venga proposta in sede di precisazione delle conclusioni definitive di primo grado, l'accettazione del contraddittorio, con il potere-dovere del giudice di provvedere sulla domanda stessa, quale conseguenza del fatto che la controparte non ne abbia eccepito la preclusione nella medesima udienza, non resta esclusa dalla circostanza che le conclusioni dell'istante siano state particolarmente complesse (tanto da risultare stilate su separato foglio allegato al verbale), la quale spiega rilievo solo al diverso fine di giustificare un'eventuale richiesta di fissazione di altra udienza per la precisazione delle conclusioni.