(massima n. 1)
La domanda proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte nei cui confronti essa č rivolta non ne abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ai sensi dell'art. 184 c.p.c., non essendo utile allo scopo l'opposizione fatta nella comparsa conclusionale, che ha solo la funzione di illustrare le domande e le eccezioni giā proposte.