(massima n. 1)
In riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste Italiane S.p.A., la nullità della clausola contenuta nell'accordo integrativo al ccnl del 26 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva, comporta che l'esecuzione di detta clausola ad opera di entrambe le parti del rapporto non costituisce, di per sé, un rifiuto del datore di lavoro di adempiere alla prosecuzione del rapporto lavorativo, da cui potrebbe discendere, in favore del dipendente, il diritto al risarcimento dei danni senza necessità di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., essendo comunque necessario che il dipendente medesimo offra anzitutto la propria prestazione lavorativa, sicché l'inadempimento contrattuale insorge ove il datore la rifiuti.