(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, e a nulla rileva che, nella comparsa conclusionale, non siano tutte riproposte, non potendosi desumere dalla suddetta comparsa — per la sua funzione meramente illustrativa — alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte.