(massima n. 1)
In tema di domanda giudiziale, l'attore che, con atto di citazione, abbia proposto istanza di risarcimento, ed abbia successivamente richiesto — nella sola comparsa conclusionale — di limitare l'oggetto della pronuncia all'an debeatur, non vede preclusa tale delimitazione del petitum tutte le volte in cui la causa venga rimessa in istruttoria, senza che il collegio abbia pronunciato sull'originaria domanda, sempre che il convenuto non si sia opposto nel corso dell'ulteriore fase procedimentale conseguente alla rimessione.