(massima n. 1)
Poiché spetta al giudice istruttore, nel rimettere le parti al collegio, fissare l'udienza di discussione davanti a questo, si deve riconoscere allo stesso giudice la facoltà di proporre, in caso di rinvio all'udienza di discussione, la data dell'udienza successiva, nel fissare la quale (per prassi comunemente accettata negli uffici giudiziari e giustificata dall'esigenza di un'equilibrata formazione dei ruoli) si tiene conto degli impegni già assunti dal giudice relatore e di quelli ai quali egli è ordinariamente soggetto nel quadro dell'organizzazione dell'ufficio. Pertanto, ai fini del giudizio sulla liceità disciplinare del comportamento del magistrato, tale indicazione (che, pur non essendo vincolante per il collegio, è sicuramente opportuna) non può in alcun caso considerarsi espressione di un intento prevaricatorio nei riguardi del presidente di udienza, ove questi, con il consenso del terzo membro del collegio, aderisca alla proposta del relatore ed il rinvio venga disposto per l'udienza del medesimo indicata; a nulla rilevando, peraltro, che la data del rinvio venga dettata direttamente dal relatore stesso al cancelliere, o per il tramite del presidente.