(massima n. 1)
La rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore costituisce limite temporale entro il quale la parte ha facoltą di produrre nuovi documenti (art. 185 c.p.c. e 87 att. c.p.c.), con la conseguenza che i documenti prodotti successivamente non possono essere utilizzati ai fini del decidere pure se attengono a questioni rilevabili d'ufficio da parte del giudice in ogni stato e grado del processo.