(massima n. 1)
Al fine della costituzione in mora del debitore, mediante intimazione o richiesta scritta effettuata stragiudizialmente, qualora il creditore, come gli è consentito, ricorra alla notificazione del relativo atto a mezzo di ufficiale giudiziario, la notificazione medesima resta soggetta alle ordinarie regole fissate dal codice di rito. Pertanto, ove si tratti di notificazione a società munita di personalità giuridica, che venga invalidamente eseguita, a mani di persona diversa dal legale rappresentante, in un ufficio della destinataria che non sia qualificabile come sede, né legale, né effettiva, l'atto stesso deve ritenersi inidoneo al fine indicato, se il creditore non deduca e dimostri che è pervenuto ugualmente a conoscenza di detta destinataria.