(massima n. 1)
L'atto di costituzione in mora č un atto giuridico in senso stretto, il quale non va compreso nella nozione di «atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale» di cui all'art. 1324 c.c., riferibile ai soli negozi giuridici unilaterali. Pertanto, la forma scritta, prevista per la costituzione in mora dell'art. 1219 c.c., non puņ ritenersi prescritta anche per la procura conferita per il compimento della costituzione medesima, non operando, in tale ipotesi, il principio fissato dagli artt. 1324 e 1392 c.c.