(massima n. 1)
L'intimazione scritta di pagamento, poiché gli effetti tipici ad essa collegati sono indipendenti dalla volontą dell'intimante diretta a produrli, non rientra fra gli atti negoziali ma fra i meri atti giuridici, nei confronti dei quali, non operando il richiamo della disciplina dei contratti effettuato (per i negozi giuridici unilaterali) dall'art. 1324 c.c., le regole di ermeneutica contrattuale sono estensibili solo per analogia, nei limiti di ammissibilitą ed operativitą della medesima. Consegue che, nell'interpretazione di detta intimazione, mentre va esclusa l'applicazione analogica dell'art. 1362 c.c., stante l'irrilevanza dell'intento perseguito dall'autore dell'atto, č invece ammissibile il ricorso (in via analogica) alla disposizione dell'art. 1363 dello stesso codice, con la precisazione, peraltro, che la considerazione dell'atto nel suo complesso non č finalizzata alla ricerca dell'intento perseguito dal suo autore ma all'oggettiva riconoscibilitą dell'atto medesimo da parte del destinatario.