(massima n. 1)
Ai fini di una efficace costituzione in mora per conto del rappresentato, č sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalitā, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione un atto proveniente da un istituto di patronato, in quanto non risultava documentato l'avvenuto conferimento di un espresso mandato con rappresentanza da parte del lavoratore al patronato; la S.C. ha in proposito rilevato che lo "specifico mandato" al patronato č necessario solo per conciliare o transigere la lite).