(massima n. 1)
In tema di notificazione per pubblici proclami, qualora il giudice abbia disposto l'affissione di una copia dell'atto nella casa comunale, anziché il deposito previsto dall'art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., la notifica effettuata per deposito, senza affissione, č nulla, ma non inesistente, essendo stata pur sempre adempiuta la formalitą dalla legge considerata idonea a garantire la conoscenza dell'atto.