(massima n. 1)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 novembre 1982 n. 890, ne comporta non l'irregolaritą, ma la nullitą sanabile con la costituzione del convenuto. (Nella specie, non essendo stata sanata la nullitą della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello né dalla rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. né dalla costituzione del convenuto, la S.C., dichiarata la nullitą di tutti gli atti del processo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).