(massima n. 1)
Laddove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto su tale atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. citato, fanno fede fino a querela di falso.