(massima n. 1)
Stante l'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo di conciliazione contenuta nell'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata dal messo di conciliazione in difetto dell'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario non č inesistente ma č affetta da nullitā, che č sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.