(massima n. 1)
Con riguardo alla notifica di atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, attivitā alla quale provvedono, ai sensi dell'art. 11 bis del decreto legge n. 571 del 1994, convertito in legge n. 673 del 1994, (anche) i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza, si applicano i principi giā elaborati dalla giurisprudenza di legittimitā in tema di notifica effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione cui egli č addetto, principi alla stregua dei quali in dette ipotesi la notifica č nulla, in quanto, a norma dell'art. 175, ultimo comma, dell'allegato n. 1 al R.D. n. 2271 del 1924, gli uscieri degli uffici di conciliazione (denominati Ģmessi di conciliazioneģ a norma dell'art. 1 della legge n. 16 del 1957) esplicano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio della sua giurisdizione, mentre, per il disposto dell'art. 34 del D.P.R. n. 1229 del 1959, ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio puō disporre che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo in cui l'atto deve essere notificato. Tale nullitā, che si verifica anche se la notifica č effettuata a mezzo del servizio postale (essendo applicabile solo nei confronti degli ufficiali giudiziari la disposizione dell'art. 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959, che prevede la possibilitā di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell'autoritā giudiziaria della sede alla quale sono addetti), č relativa, e, pertanto, sanabile con la costituzione della parte intimata, o con la rinnovazione dell'atto, che il giudice č tenuto a disporre d'ufficio ai sensi dell'art. 291 c.p.c.