(massima n. 1)
La notifica, eseguita dal messo di conciliazione, anziché dall'ufficiale giudiziario, senza la specifica autorizzazione del capo dell'ufficio e in assenza delle deroghe previste dall'art. 34, comma primo, D.P.R. n. 1229/1959, è affetta da nullità che, ove detta forma di notifica sia stata eseguita in relazione ad atti amministrativi, segnatamente al decreto di espropriazione, non può essere sanata per il fatto che comunque l'atto abbia raggiunto il suo scopo, non trovando applicazione nell'ambito del procedimento amministrativo la sanatoria prevista in via esclusiva per gli atti processuali dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (Nella specie la Corte ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato tempestiva l'opposizione alla stima, proposta oltre il termine di legge, avendo accertato che il provvedimento contenente la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio era stato notificato al proprietario del bene espropriato dal messo di conciliazione in assenza di autorizzazione).