(massima n. 1)
La legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., alla parte e, quindi, ad un procuratore della medesima, ovvero, in via meramente alternativa, al difensore munito di mandato; con la conseguenza che č affetta da inesistenza - e non soltanto da nullitā - esclusivamente la notificazione effettuata ad istanza del semplice domiciliatario, privo, in quanto tale, di poteri di impulso e di rappresentanza e munito soltanto della funzione di sostituire la parte nella ricezione di atti ad essa notificati.