(massima n. 1)
La mancata indicazione della parte istante nella relata di notifica della sentenza, o l'uso di formule generiche quali «ad istanza come in atti», non determinano la nullitą della notifica né la sua inidoneitą a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a condizione che nell'atto notificato sia indicato in modo inequivoco il soggetto che ha richiesto il rilascio della copia poi consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica o siano presenti altri elementi idonei a dar contenuto specifico alle suddette formule (nella specie, dalla relata di notifica risultava che questa era stata effettuata «ad istanza come in atti» e dall'atto notificato emergeva che ne avevano richiesta copia il procuratore del notificato, una parte personalmente ed il procuratore che rappresentava la stessa e altre parti, di modo che la notifica poteva ritenersi effettuata da quest'ultimo procuratore per tutte le parti rappresentate).