(massima n. 1)
La legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., alla parte, ad un suo procuratore, al difensore munito di mandato. Ne consegue che risulta affetta da inesistenza la notificazione effettuata ad istanza del domiciliatario (la cui funzione č limitata alla semplice sostituzione della parte nella ricezione degli atti ad essa notificati), salvo che lo stesso sia stato delegato, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, ovvero abbia anche semplicemente speso la sua qualitą di incaricato dal legittimato e le dette qualitą risultino esplicitamente dalla relata di notifica o da altro atto utile in tal senso.