(massima n. 2)
Il danno patrimoniale da perdita di "chance" č un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilitā di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilitā in termini di conseguenza dannosa potenziale; l'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimitā se adeguatamente motivati. (Omissis).