(massima n. 1)
Il principio di cui all'art. 111, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, non opera qualora tale diritto (ovvero una quota del bene che ne č oggetto) sia ceduto da una parte alla sua controparte, venendo a cessare, per confusione soggettiva tra attore e convenuto, la materia del contendere (anche solo relativamente alla quota ceduta), la quale, come condizione dell'azione, deve persistere fino al momento della decisione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo in considerazione del mancato decorso, al momento della proposizione, del termine lungo d'impugnazione nei confronti di alcune parti, nonostante le stesse, nel corso del giudizio presupposto di scioglimento della comunione, avessero ceduto le proprie quote ad una delle controparti).