(massima n. 1)
Ai fini dell'intervento principale o dell'intervento litisconsortile, anche se l'art. 105 c.p.c. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversitą dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilitą dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo, particolarmente allorchč la tutela del diritto vantato dall'interveniente sia incompatibile con quella vantata dall'una e/o dall'altra delle parti originarie. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto sussistente un collegamento nel senso sopra precisato tra la domanda proposta dagli attori, intesa, nella specie, all'accertamento della validitą del complesso negozio transattivo di divisione di alcuni beni in comunione, quella del convenuto, volta a contestare l'ex adverso pretesa validitą del negozio, e quella degli intervenienti, intesa a far valere, sull'allegata loro qualitą di ulteriori comproprietari dei medesimi beni, un'autonoma pretesa alla declaratoria d'invaliditą del negozio stesso in quanto stipulato senza la loro partecipazione ed avente ad oggetto beni di loro pretesa comproprietą).