(massima n. 1)
In tema di inadempimento delle obbligazioni del contratto, a norma degli artt. 1218 e 1256 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilitą della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione.