(massima n. 1)
In caso di intervenuta transazione extraprocessuale, ove le parti non concordino sulla rilevanza giuridica dell'atto o sul suo contenuto, occorre accertare se la transazione investa o meno l'oggetto della domanda contenziosa, sicché non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare giudicato solo processuale, ma va esaminato il merito della domanda, che va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti.