(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza con la quale sia stata disposta la condanna del soccombente — in favore del difensore dichiaratosi antistatario — al pagamento delle spese e degli onorari, facendo in tal modo sorgere un rapporto diretto tra la stessa parte soccombente e l'avvocato distrattario, quest'ultimo — che comunque non è legittimato ad impugnare in proprio la sentenza per il merito o per omessa od erronea pronuncia sulle spese — può essere condannato a restituire le somme corrispostegli dal soccombente, risultato vincitore all'esito del giudizio di rinvio, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo possa convenire in un autonomo giudizio il difensore medesimo promuovendo una azione di indebito oggettivo.