(massima n. 1)
In materia di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale abbia chiesto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, č titolare di un diritto proprio ed autonomo nei confronti della parte soccombente. Ne consegue che, qualora il giudice abbia omesso di provvedere sulla richiesta del difensore, come prescritto dalla citata norma, quest'ultimo č legittimato a proporre ricorso nei confronti della parte soccombente, che č legittimata passivamente nel giudizio relativo alla mancata distrazione.