(massima n. 1)
In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile č costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.