(massima n. 1)
Per l'esperibilitā dell'azione di recupero, a carico della persona ammessa al gratuito patrocinio, delle tasse e dei diritti ripetibili č sufficiente, a norma dell'art. 37 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, che alla parte ammessa al beneficio sia stato riconosciuto, con sentenza o transazione, il diritto ad ottenere almeno il sestuplo delle tasse predette, ma non č necessario che tale diritto sia stato concretamente realizzato con la riscossione della relativa somma.