(massima n. 1)
Ai fini della pronuncia sulla distrazione delle spese, l'art. 93 c.p.c., ove la parte abbia avuto pił difensori, non richiede necessariamente la concorrenza, quale cobeneficiario della distrazione stessa, del procuratore costituito con gli altri difensori, richiedendo, invece, soltanto che vi sia stata esposizione di uno o pił di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioč se non ne sia egli il beneficiario.