(massima n. 1)
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non č configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, invece, un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 93 stesso codice, suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell'impugnazione, in parte qua, della sentenza viziata (nella specie, trattandosi di omissione da parte del giudice d'appello, mediante ricorso per cassazione, proponibile dallo stesso difensore).