(massima n. 1)
La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o — come nella specie — in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del novum nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla.