(massima n. 1)
Il principio per cui il difetto di legittimazione processuale č sanato "ex tunc" dalla costituzione nel successivo grado di giudizio del soggetto legittimato (nella specie, per raggiunta maggior etą), il quale manifesti la volontą di ratificare la precedente condotta difensiva, non si applica ove sia intervenuta una pronuncia d'inammissibilitą dell'impugnazione, atteso che la semplice volontą di ratifica non č sufficiente a rimuovere gli effetti di tale pronuncia, che, invece, deve essere impugnata per vizi suoi propri.