(massima n. 1)
Qualora il consumatore, nell'agire in giudizio, non si avvalga del foro a lui riferibile in tale qualità, la violazione della regola della competenza non è rilevabile dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né dal giudice d'ufficio. Ove, peraltro, il giudice adito declini comunque, su eccezione del convenuto, la propria competenza in favore di uno dei fori ordinari, neppure il giudice innanzi al quale la causa è stata riassunta può rilevare l'applicazione del foro del consumatore, sicché l'ordinanza con cui elevi conflitto ex art. 45 cod. proc. civ. va dichiarata inammissibile.