Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 15200 del 21 luglio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto, nell'ambito di una procedura concorsuale, in pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto del giudice delegato che abbia ammesso o escluso, in tutto o in parte, la pretesa creditoria ex art. 95, terzo comma, legge fall., non essendo più utilizzabile lo strumento di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., quando il giudice del merito abbia reso una decisione anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, laddove il suddetto provvedimento del giudice delegato ha natura decisoria, è idoneo, ove non tempestivamente opposto, ad acquisire efficacia di giudicato endoprocedimentale e l'eventuale successiva opposizione instaura un giudizio diverso da quello concluso mediante esso.

(massima n. 2)

Qualora, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, sia invocata l'ammissione al passivo, contestata con opposizione ex art. 98 legge fall., di un credito il cui accertamento è già devoluto alla giurisdizione di un arbitro straniero, permane il potere del giudice concorsuale di ammettere il credito con riserva, considerandolo come condizionale rispetto all'esito del processo pendente dinanzi al giudice competente, senza che sussista, in tal caso, una questione di giurisdizione proponibile con lo strumento del regolamento ex art. 41, primo comma, c.p.c..

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