(massima n. 1)
Il risarcimento del danno č dovuto non per effetto del (solo) mero inadempimento, ma del pregiudizio patrimoniale da esso provocato. Se, pertanto, i predetti elementi perfezionativi della fattispecie si verificano a distanza di tempo, il risarcimento del danno č disciplinato dalla legge in vigore quando la fattispecie č completa nei suoi elementi, non dalle leggi vigenti nel tempo in cui ciascuno di essi venne in essere.