(massima n. 1)
In tema di inadempimento delle obbligazioni, se č vero che, a norma dell'art. 1218 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, ove non sia provata l'impossibilitā dell'adempimento della prestazione per causa a lui non imputabile, tuttavia quando ricorrano circostanze positivamente apprezzabili, idonee ad escludere, anche in relazione al comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto, l'elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole.