(massima n. 1)
L'art. 1218 c.c., che addossa al debitore le conseguenze dell'inadempimento in mancanza della prova dell'impossibilità di adempimento dovuta a causa a lui non imputabile, esige, sul piano psicologico, la sussistenza almeno della colpa del debitore stesso, la quale può sussistere anche in caso di errore, allorquando tale soggetto non abbia usato la diligenza necessaria per evitarlo. Ogni valutazione al riguardo spetta al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva in particolare addebitato al lavoratore il notevole ritardo nella trasmissione, mediante una sua compagna di lavoro, della documentazione sanitaria concernente il ricovero ospedaliero del lavoratore stesso).