(massima n. 1)
Nelle cause in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, qualora l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito, il principio per cui, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente ex artt. 6 del r.d. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c., il criterio del "forum delicti" concorre con quello del "forum destinatae solutionis" (quest'ultimo da individuare in base alle norme della contabilitą pubblica), trova applicazione anche quando la causa sia stata instaurata pure nei confronti di altri soggetti.