Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 1629del 16 febbraio 1998
(1 massima)
(massima n. 1)
Poiché la fonte del danno, derivato dall'adempimento tardivo dell'obbligazione pattuita, è il ritardo (art. 1218 c.c.), per ottenere il relativo risarcimento occorre provarlo, e perciò non è sufficiente provare il contratto.