(massima n. 1)
In tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, tuttavia se, in ipotesi di obbligazioni corrispettive, la parte convenuta eccepisca l'inadempimento dell'attore alla propria obbligazione, quest'ultimo deve altresė provare di aver adempiuto all'obbligazione di cui l'altra parte č creditrice, prova che presuppone (e comprende) l'individuazione dell'obbligo da adempiere.