(massima n. 1)
In tema di compravendita, l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico), va adempiuto, ove non ne sia determinato il luogo dalla convenzione o dagli usi, tenendo conto della natura della prestazione, ai sensi dell'art. 1182, primo comma, cod.civ.; ne consegue che se, come nella specie, la prestazione consiste nell'eliminazione dei difetti di verniciatura di un'automobile, perfettamente marciante, il predetto obbligo va eseguito ove la riparazione dev'essere effettuata, ben potendo il debitore indicare al creditore anche un'officina terza, cioè una struttura idonea per locali ed attrezzature, così costituendo in mora il creditore, richiedendo invero l'obbligo di cooperazione gravante su quest'ultimo che egli si renda parte attiva per porre il bene nella disponibilità del debitore. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione della sentenza impugnata che, sul punto, aveva ritenuto doversi adempiere l'obbligazione della venditrice mediante ritiro della vettura danneggiata presso il domicilio del compratore e successiva restituzione al medesimo dopo la riparazione, finendo così con il far coincidere il luogo dell'adempimento con il domicilio del creditore).