(massima n. 1)
Sia nell'ipotesi di responsabilitā extracontrattuale, sia in quella di responsabilitā contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilitā al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non č diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilitā extracontrattuale. (Fattispecie relativa alla mancata comunicazione da parte di una banca ad uno dei coeredi dell'esistenza di depositi paterni estinti da altro coerede pochi giorni prima della morte del de cuius).