(massima n. 1)
In tema di induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione, per effetto della novella di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269 che ha inserito nel codice penale l'art. 600 bis si č verificato un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo per le ipotesi in cui il soggetto passivo sia persona al di sotto di una certa etą; se antecedentemente alla modifica predetta, infatti, la condotta criminosa era aggravata ove posta in essere ai danni di soggetto minore degli anni ventuno, attualmente essa, qualora riguardi una persona minore degli anni diciotto, realizza un'ipotesi autonoma di reato, mentre rimane disciplinata dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 l'azione rivolta avverso chi abbia etą compresa fra i diciotto ed i ventuno anni. Ne deriva, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 c.p., che, qualora il soggetto passivo sia di etą minore degli anni diciotto, la condotta precedentemente punita rientra nella nuova previsione criminosa e che, quanto al trattamento sanzionatorio, continua ad applicarsi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma quella di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 75 del 1958 il quale, alla luce del minimo edittale, si palesa pił favorevole rispetto all'attuale.