(massima n. 1)
L'esclusione del reato di cui all'art. 600 bis c.p. (prostituzione minorile), introdotto dall'art. 2, comma primo, L. 3 agosto 1998 n. 269, da quelli per i quali č prevista l'applicabilitā dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 opera anche con riguardo al corrispondente reato giā previsto, prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, dagli artt. 3 e 4, comma primo, n. 2, prima parte, L. 20 febbraio 1958 n. 75.