(massima n. 1)
L'esclusione del reato di cui all'art. 600 bis c.p. (prostituzione minorile), introdotto dall'art. 2, comma primo, L. 3 agosto 1998 n. 269, da quelli per i quali č prevista l'applicabilitā dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 opera anche con riguardo al corrispondente reato giā previsto, prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, dagli artt. 3, comma primo, n. 8, e 4, comma primo, n. 2, prima parte, L. 20 febbraio 1958 n. 75, essendovi continuitā tra tali norme incriminatrici.