(massima n. 1)
In tema di responsabilitą contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilitą al fatto del debitore; l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno).